Tutti i titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica sono responsabili del corretto funzionamento e uso degli strumenti di misura in dotazione e sono soggetti a dei precisi obblighi (D.M. 21 aprile 2017, n. 93):
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui gli strumenti sono in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- mantenere l'integrità dei contrassegni apposti in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzare quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra elencate è da considerare come inadempienza dell'obbligo della verificazione periodica.